IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale di data 23 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 di data 23 maggio 1994, relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale; Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trento; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 26 ottobre 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 76 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali e' soppressa.