IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Trento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale di data 23 luglio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 di data 23 maggio 1994, relativo alle
modificazioni all'ordinamento didattico  universitario  relativamente
al corso di diploma universitario in servizio sociale;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  approvate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trento;
  Udito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 26 ottobre 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle delibere degli organi accademici  e  convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Trento, approvato e
modificato con i  decreti  citati  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette a fini speciali,
all'art. 76 contenente l'elencazione delle scuole stesse,  la  scuola
diretta a fini speciali per assistenti sociali e' soppressa.